Ultima verifica: 14 ottobre 2026 — la data in cui ogni affermazione di questa pagina è stata verificata sulle fonti indicate sotto.
Se la vostra azienda non ha una sede stabile in Italia e i vostri prodotti imballati arrivano agli utilizzatori finali italiani, dal 12 agosto 2026 l'articolo 45(3) del PPWR richiede un rappresentante autorizzato stabilito in Italia. In pratica la conformità imballaggi in Italia passa dall'adesione al CONAI, e il CONAI ammette un'impresa estera solo con un indirizzo italiano, il domicilio speciale. Il decreto italiano sul PPWR è ancora atteso. Fonti (4)Regolamento (UE) 2025/40 (PPRegolamento (UE) 2025/40 (PPWR), articolo 45D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), art. 221D.Lgs. 152/2006, art. 178-quD.Lgs. 152/2006, art. 178-quater — piattaforme di e-commerceCONAICONAI — FAQ: imprese estere
Due regole, una risposta pratica
In Italia si incontrano due insiemi di regole, ed è utile tenerli distinti.
- Il PPWR. Dal 12 agosto 2026 l'articolo 45(3) del Regolamento (UE) 2025/40 richiede a un produttore di nominare un rappresentante autorizzato in ogni Stato membro in cui vende direttamente agli utilizzatori finali e non è stabilito. Italia compresa.
- La normativa italiana sugli imballaggi. L'articolo 221 del D.Lgs. 152/2006 obbliga produttori e utilizzatori di imballaggi ad aderire al CONAI, il consorzio nazionale degli imballaggi, e a versarne il contributo ambientale.
L'Italia non ha ancora adottato il decreto che adegua la sua normativa al PPWR: l'art. 14 della L. 36/2026 dà al Governo otto mesi dal 9 aprile 2026, quindi fino a dicembre 2026 circa. Fino ad allora i passi pratici li decidono le regole CONAI esistenti.
Cosa dice il CONAI sulle imprese estere
Le FAQ del CONAI: un'impresa estera, “salvo che immetta prodotti imballati sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico, a oggi, non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di aderire allo stesso Consorzio”, eleggendo un domicilio speciale in Italia. E per chi vende sui marketplace, ai sensi dell'art. 178-quater del D.Lgs. 152/2006: si può usare la modalità semplificata della piattaforma, e chi non la usa deve aderire al CONAI.
- Vendete su Amazon.it o un altro marketplace. Usate la modalità della piattaforma, come il Pay on Behalf, oppure aderite al CONAI. Amazon vi chiede comunque il vostro numero di registrazione — vedete la guida su Amazon.
- Vendete dal vostro negozio online. Oggi nessun obbligo verso il CONAI, ma il PPWR richiede ora un rappresentante per le vendite dirette agli utilizzatori finali, e aderire al CONAI è il modo per avere il numero che marketplace e acquirenti chiedono.
Cosa non è una sede stabile
Nessuna di queste cose vi rende stabiliti in Italia:
- una partita IVA italiana, o una registrazione OSS che copre l'Italia;
- merce in un magazzino italiano, compreso un centro logistico Amazon;
- un conto bancario italiano, un dominio .it o un negozio online in italiano;
- un agente, un distributore o un cliente italiano.
Chi riceve la merce decide il resto
- Spedite a consumatori o utilizzatori finali in Italia. Siete voi a immettere i prodotti sul mercato, quindi gli obblighi sono vostri.
- Vendete a un'azienda italiana che compra in proprio e rivende. È quell'azienda a immettere i prodotti sul mercato italiano. Fatevelo confermare per iscritto; le vendite dirette che fate restano vostre. Vedete chi è il produttore.
Non c'è una soglia
Né il PPWR né la legge italiana fissano un volume minimo per essere produttori. Le soglie del CONAI decidono ogni quanto dichiarate, non se siete coinvolti.
Non siamo avvocati. Dove la prassi italiana non è definita, questa è la nostra lettura delle regole, non una consulenza legale.
Fonti
Ogni affermazione qui sopra viene da una di queste fonti. Prima la legge e l'autorità competente; mai pagine di marketing dei fornitori.
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), articolo 45 — letto il 2026-10-14
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), art. 221 — letto il 2026-10-14
- D.Lgs. 152/2006, art. 178-quater — piattaforme di e-commerce — letto il 2026-10-14
- CONAI — FAQ: imprese estere — letto il 2026-10-14
- CONAI — Soggetti obbligati e modalità di adesione — letto il 2026-10-14
- Legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), art. 14 — letto il 2026-10-14
