Le norme UE sugli imballaggi (PPWR) si applicano dal 12 agosto 2026 · giorno 65Verificate se vi riguarda
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Chi ha bisogno di un rappresentante EPR in Italia?

Il criterio è lo stabilimento e il modo in cui i prodotti arrivano agli acquirenti italiani, non la dimensione. Cosa richiedono oggi l'articolo 45(3) del PPWR e le regole del CONAI per le imprese estere, e dove l'Italia deve ancora decidere.

Ultima verifica: 14 ottobre 2026 — la data in cui ogni affermazione di questa pagina è stata verificata sulle fonti indicate sotto.

Risposta rapida

Se la vostra azienda non ha una sede stabile in Italia e i vostri prodotti imballati arrivano agli utilizzatori finali italiani, dal 12 agosto 2026 l'articolo 45(3) del PPWR richiede un rappresentante autorizzato stabilito in Italia. In pratica la conformità imballaggi in Italia passa dall'adesione al CONAI, e il CONAI ammette un'impresa estera solo con un indirizzo italiano, il domicilio speciale. Il decreto italiano sul PPWR è ancora atteso.

Due regole, una risposta pratica

In Italia si incontrano due insiemi di regole, ed è utile tenerli distinti.

  • Il PPWR. Dal 12 agosto 2026 l'articolo 45(3) del Regolamento (UE) 2025/40 richiede a un produttore di nominare un rappresentante autorizzato in ogni Stato membro in cui vende direttamente agli utilizzatori finali e non è stabilito. Italia compresa.
  • La normativa italiana sugli imballaggi. L'articolo 221 del D.Lgs. 152/2006 obbliga produttori e utilizzatori di imballaggi ad aderire al CONAI, il consorzio nazionale degli imballaggi, e a versarne il contributo ambientale.

L'Italia non ha ancora adottato il decreto che adegua la sua normativa al PPWR: l'art. 14 della L. 36/2026 dà al Governo otto mesi dal 9 aprile 2026, quindi fino a dicembre 2026 circa. Fino ad allora i passi pratici li decidono le regole CONAI esistenti.

Cosa dice il CONAI sulle imprese estere

Le FAQ del CONAI: un'impresa estera, “salvo che immetta prodotti imballati sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico, a oggi, non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di aderire allo stesso Consorzio”, eleggendo un domicilio speciale in Italia. E per chi vende sui marketplace, ai sensi dell'art. 178-quater del D.Lgs. 152/2006: si può usare la modalità semplificata della piattaforma, e chi non la usa deve aderire al CONAI.

  • Vendete su Amazon.it o un altro marketplace. Usate la modalità della piattaforma, come il Pay on Behalf, oppure aderite al CONAI. Amazon vi chiede comunque il vostro numero di registrazione — vedete la guida su Amazon.
  • Vendete dal vostro negozio online. Oggi nessun obbligo verso il CONAI, ma il PPWR richiede ora un rappresentante per le vendite dirette agli utilizzatori finali, e aderire al CONAI è il modo per avere il numero che marketplace e acquirenti chiedono.

Cosa non è una sede stabile

Nessuna di queste cose vi rende stabiliti in Italia:

  • una partita IVA italiana, o una registrazione OSS che copre l'Italia;
  • merce in un magazzino italiano, compreso un centro logistico Amazon;
  • un conto bancario italiano, un dominio .it o un negozio online in italiano;
  • un agente, un distributore o un cliente italiano.

Chi riceve la merce decide il resto

  • Spedite a consumatori o utilizzatori finali in Italia. Siete voi a immettere i prodotti sul mercato, quindi gli obblighi sono vostri.
  • Vendete a un'azienda italiana che compra in proprio e rivende. È quell'azienda a immettere i prodotti sul mercato italiano. Fatevelo confermare per iscritto; le vendite dirette che fate restano vostre. Vedete chi è il produttore.

Non c'è una soglia

Né il PPWR né la legge italiana fissano un volume minimo per essere produttori. Le soglie del CONAI decidono ogni quanto dichiarate, non se siete coinvolti.

Non siamo avvocati. Dove la prassi italiana non è definita, questa è la nostra lettura delle regole, non una consulenza legale.

Fonti

Ogni affermazione qui sopra viene da una di queste fonti. Prima la legge e l'autorità competente; mai pagine di marketing dei fornitori.

Razvan Toma
Chi l'ha scrittoRazvan Toma

Razvan Toma è il fondatore di EPR Italy Rep, e di EPR France Rep, EPR Germany Rep ed EPR Spain Rep. Ogni pagina qui è scritta a partire dal CONAI, dalla legge o dalla pagina del marketplace, mai dal marketing di un altro fornitore.

Razvan su LinkedIn ↗

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